Statuto
Foro Contadino - Altragricoltura
Art. 1
E' costituita un'associazione senza fini di lucro, denominata Foro Contadino-
Altragricoltura, con sede legale in Cascina Montesoro, Costa Vescovato (AL) e potrà essere trasferita
altrove con decisione del Consiglio Direttivo.
L'Associazione, che da ora in avanti sarà denominata brevemente Foro Contadino,
si costituisce come rete e movimento organizzato di agricoltori, contadini,
salariati agricoli, tecnici del lavoro agricolo; si propone di promuovere la
fuoriuscita dal modello produttivista ed industrialista dell'agricoltura
attuale, distruttivo delle risorse riproducibili del pianeta, e valorizzare la
via contadina alla gestione del territorio ed alla produzione del cibo e, con
esso, un modello sociale solidale con al centro il lavoro, la salute, la
conservazione dell'ambiente e della biodiversità, l'equità dei rapporti fra
Nord e Sud e di accesso alle risorse.
Per questo il Foro Contadino fa proprio il documento sulla SOVRANITA'
ALIMENTARE DEI POPOLI di Via Campesina e quello redatto dai movimenti sociali a
Porto Alegre nel 2002, che si propongono come alternativa al modello di
sviluppo neoliberista e rifiutano la guerra in qualsiasi forma venga
giustificata.
La denominazione esatta di Foro Contadino - Altragricoltura si configura come
patrimonio nazionale.
Art. 2
L'Associazione si articola sul territorio nazionale in sezioni locali, che si
danno coordinamenti territoriali, prevalentemente su base regionale, in
conformità del presente statuto e al Regolamento interno approvato
dall'Assemblea dei soci.
Le diverse sezioni sono dotate di autonomia politica, gestionale e fiscale ma
solo relativamente al territorio di propria competenza; esse si costituiscono
conformemente a quanto previsto dal presente Statuto, adeguandosi,
conseguentemente, alla struttura organizzativa, agli organi sociali, e alle sue
deliberazioni politiche.
Le sezioni locali sono denominante "Foro Contadino di" seguito dal
nome del comune, della località o del coordinamento.
Le sezioni locali, comunali e provinciali e i coordinamenti territoriali
possono non avere identità fiscale e si rapportano obbligatoriamente agli
organismi nazionali preposti che possono, su delega, conferire mandato
territoriale su singole questioni come per la gestione della rappresentanza
verso le istituzioni.
Il servizio amministrativo è decentrato, ogni soggetto fiscale eventualmente
costituito ha l'obbligo di consegnare alla tesoreria Nazionale il proprio
bilancio approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Per le sezioni locali o i
loro coordinamenti che non sono costituiti in soggetto fiscale è fatto obbligo
di comunicare un rendiconto annuale delle spese e delle entrate entro il 30
aprile di ogni anno alla tesoreria Nazionale in modo che questa ne possa dare
conto all'Assemblea Ordinaria Annuale. Il bilancio del Foro Contadino, che
viene approvato dall'Assemblea dei soci, si compone annualmente del bilancio
dei diversi soggetti fiscali di cui è costituito e di quello nazionale.
Art. 3 - Scopi e finalità:
- Promuovere la conversione dal metodo di produzione industriale (con impiego
di prodotti chimici, ogm, ecc.).
- Autonomia di elaborazione e gestione per incidere sulle politiche agrarie
- Ricostruzione del tessuto sociale e produttivo del mondo rurale con
riconoscimento della "utilità sociale degli insediamenti rurali"
- Valorizzazione del lavoro come un diritto
- Promozione del rapporto Cibo-Salute-Ambiente
- Promozione del modello contadino a cui ci riferiamo, rapporto solidale tra
produttori e con i cittadini
- Favorire l'accesso alle risorse essenziali
L'insieme degli scopi sono premessa inscindibile dello statuto.
Art. 4
Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione provvede al proprio finanziamento
con le quote annuali dei soci, con eventuali lasciti, sussidi, donazioni e
contributi previa accettazione degli organi esecutivi e preventiva valutazione
delle compatibilità e delle provenienze con i fini dell'Associazione, con gli
interessi del fondo patrimoniale e con i proventi derivanti dalle iniziative
dell'Associazione.
L'anno finanziario decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.
Art. 5
Possono essere soci del Foro Contadino tutte le persone fisiche che,
sottoscrivendo la quota di iscrizione, vi aderiscono condividendo il presente
statuto ed atto costitutivo con i documenti costitutivi allegati e che siano
agricoltori, contadini, salariati agricoli, tecnici a diverso titolo impegnati
nel lavoro della terra e la produzione del cibo. I soci si distinguono in soci
fondatori, che sono quelli che intervengono all'atto costitutivo ed alla fase
costitutiva definita dal consiglio direttivo per tempi e modalità e soci
ordinari.
I soci svolgono attività, a titolo gratuito e con solo rimborso spese, per
realizzare gli obiettivi dell'Associazione.
Il valore della quota sociale ordinaria è stabilito
annualmente dal consiglio direttivo nazionale e può essere differenziata a
seconda delle caratteristiche dei diversi soggetti che si associano.
E' facoltà del Consiglio direttivo Nazionale rifiutare richieste di
associazione per motivi di incompatibilità con le norme del presente statuto o
con i regolamenti attuativi che verranno adottati e che compongono il corpo
normativo del Foro Contadino.
L'iscrizione dei soci avviene mediante richiesta alla sede territoriale di
competenza o in assenza alla sede nazionale, di una tessera numerata nominale
(la discrezione è di competenza locale).
I Consigli Direttivi Territoriali e Nazionali hanno tempo sessanta giorni per
rigettare motivatamente la domanda di iscrizione del socio.
Le tessere vengono stampate su decisione del consiglio direttivo federale
Nazionale e acquistate dalle sezioni locali, che ne rispondono direttamente.
I soci partecipano alle assemblee con voto deliberativo e sono eleggibili alle
cariche sociali.
Ai soci fondatori è garantito il 50% dei posti nelle cariche sociali a tutti i
livelli.
La qualifica di socio si perde per dimissioni o per gravi inadempienze
statutarie: in quest'ultimo caso la radiazione da socio deve essere sottoposta
dal Consiglio direttivo Nazionale all'Assemblea dei soci con voto segreto a
maggioranza dei presenti.
Le eventuali dimissioni da socio non esimono da obblighi finanziari assunti per
l'anno in corso e per gli anni precedenti.
Tutti i soci, siano essi fondatori od ordinari, hanno il diritto di partecipare
alla vita associativa del Foro Contadino pur mantenendo per la nomina delle
cariche sociali la ripartizione indicata nel presente articolo.
Art. 6
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche sociali non comportano alcuna retribuzione. Possono essere
corrisposti solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute entro i limiti
preventivamente stabiliti secondo le leggi vigenti e deliberati dagli organismi
sociali competenti.
Art. 7
L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria; essa potrà essere
convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci, purchè in regola con
il pagamento della quota sociale.
L'assemblea ordinaria ha il compito:
a) di fissare le direttive di massima per le attività del Foro Contadino;
b) di approvare i rendiconti e/o i bilanci annuali consuntivi e preventivi;
c) di eleggere il Consiglio direttivo;
d) di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti.
L'assemblea ordinaria deve essere tenuta almeno una volta all'anno.
L'Assemblea Straordinaria ha competenza sulle seguenti materie:
a) modifiche del presente Statuto
b) scioglimento dell'Associazione.
Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante affissione della
convocazione in tutte le sedi dell'Associazione con almeno venti giorni di
anticipo dalla data di convocazione e con comunicazione scritta, anche per
posta elettronica.
In caso di urgenza è data facoltà al Presidente di convocare l'Assemblea con
una settimana di anticipo, purchè provveda a darne la massima e certa
informazione ai soci.
Le delibere dell'assemblea obbligano conformemente tutti i soci.
L'assemblea può essere convocata anche da un terzo dei soci, in questo caso
l'ordine del giorno sarà quello stabilito dal documento di convocazione, che i
soci avranno firmato e il Presidente verrà eletto dall'Assemblea stessa in
deroga a quanto previsto dall'Art. 8 del presente Statuto.
L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione con la
presenza del cinquanta per cento più uno dei soci; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono prese con le
maggioranze previste dalla legge.
L'Assemblea straordinaria è legalmente costituita e delibera validamente con le
presenze e le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla Legge.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento delle quote
sociali.
Le votazioni nelle assemblee hanno luogo con voto palese.
Nel caso di radiazione di un socio le votazioni avranno luogo per scheda
segreta.
Si procede al voto segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei partecipanti
con diritto di voto o, quando richiesto dal Presidente, la maggioranza
dell'Assemblea ne decidesse la modalità.
E' ammessa una delega per ogni socio presente all'assemblea.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo è l'organo rappresentativo del Foro Contadino. E'
composto di un numero di componenti variabile da cinque a novanta, è eletto
dall'Assemblea generale dei soci e rimane in carica per due anni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale redige ed approva il regolamento interno
dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di rappresentare e dirige
l'Associazione, ne esegue e interpreta le indicazioni scaturite dall'Assemblea
dei soci, si assume la responsabilità di esprimere posizioni ufficiali per
l'Associazione ogni qual volta l'urgenza lo richieda.
Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno un Presidente, un Organo
Esecutivo composto da otto componenti ricercati al suo interno e un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce di norma ogni quattro mesi su
convocazione scritta del Presidente; può essere convocato da almeno un terzo
dei suoi componenti.
La qualità di membro del Consiglio Direttivo Nazionale è incompatibile con
attività o funzioni svolte dal membro stesso quando esse interferiscano in
concreto con gli scopi del Foro Contadino o con le norme sancite dalle leggi
comunitarie o nazionali.
L'incompatibilità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale; nel caso
che nel corso dell'anno dovesse venire a mancare uno più consiglieri fino ad un
numero massimo di un terzo dei componenti, il Consiglio procede alla loro
sostituzione per cooptazione.
Tali componenti restano in carica fino alla prima assemblea dei soci, ove
debbono essere ratificati, pena la decadenza.
Ove venisse a mancare più di un terzo dei consiglieri il Presidente provvede a
convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi consiglieri.
E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle sedute del Consiglio. Il
Consigliere che non dovesse partecipare a più della metà delle riunioni perde
la facoltà di essere rieletto nel Consiglio successivo.
Se un Consigliere non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio senza
giustificato motivo, viene dichiarato dimissionario dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di un
terzo dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti
e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I verbali delle riunioni firmati dal Presidente e dal Coordinatore devono
essere trascritti nel libro dei verbali.
Il Segretario verbalizzante è scelto dal Consiglio Direttivo anche da persona
estranea al Foro Contadino.
Un riassunto del verbale deve essere reso noto ai soci entro due mesi dalla
seduta mediante pubblicazione nella bacheca delle sedi, o con altri mezzi di
comunicazione.
Le sezioni locali e i coordinamenti territoriali si costituiscono analogamente
adottando lo schema dello Statuto Nazionale
Il Presidente ha funzioni generali di rappresentanza dell'Associazione presso
terzi, enti, istituzioni, ecc. e rappresenta l'Associazione in giudizio.
Ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei Soci.
In caso di impedimento o di assenza gli stessi poteri sono esercitati,
nell'ordine, dai componenti l'Esecutivo, dal Tesoriere e dal più anziano dei
Consiglieri.
L'organo Esecutivo ha il compito di direzione interna del Foro Contadino,
realizza le indicazioni del Consiglio Direttivo in ordine alle azioni di
intervento ed agli indirizzi annualmente previsti e presentati all'Assemblea dei
Soci, garantendone l'unitarietà e promuovendo i rapporti con i soggetti
esterni, concludendo, con essi, accordi su campagne e singoli progetti, ovvero
protocolli di intese e iniziative comuni.
Il Consiglio Direttivo con procura potrà demandare incarichi particolari anche
a terzi estranei.
Il Consiglio Direttivo delibera le adesioni a organismi collaterali.
Interviene attivamente, per conto del Foro Contadino, nella gestione delle
attività dell'Associazione Altragricoltura - ONLUS rappresentandolo a tutti gli
effetti.
Il Tesoriere è il responsabile amministrativo dell'Associazione e, su mandato
esplicito del Consiglio Direttivo, potrà aprire e chiudere conti correnti
Bancari o postali; potrà prelevare da tali Conti e versare in essi anche a
firma singola.
Potrà inoltre pagare fornitori di beni e servizi di ogni tipo e incassare dai
soci o da qualsiasi altra persona o soggetto giuridico sia privato che
Pubblico.
In assenza del Tesoriere ogni sua funzione è assunta dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo svolge le attività di coordinamento dell'Associazione
conferendone mandato al Coordinatore.
E' di dipendenza del Consiglio Direttivo la decisione di assumere lavoratori
dipendenti e autonomi nella quantità e con le mansioni strettamente necessarie
al regolare funzionamento dell'Associazione, oppure occorrenti a qualificare o
specializzare la stessa attività dell'Associazione.
Ai dipendenti sono garantite modalità di trattamento previste dalle leggi
quadro sul volontariato ed è garantita una copertura assicurativa contro gli
infortuni e le malattie connesse alle attività svolte: ai volontari ed ai
collaboratori che prestano il proprio servizio è garantita una copertura
assicurativa così come indicato dalle norme nazionali e regionali e
dall'applicazione di una corretta etica comportamentale da parte degli organi
sociali competenti dell'Associazione.
E' prevista la incompatibilità tra lo stato di dipendenza dal Foro Contadino e
la eleggibilità al suo interno.
Art. 9
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti effettivi - tra
cui il Presidente - e due supplenti, dura in carica due anni ed è nominato
dall'Assemblea dei Soci, che nomina anche il Presidente.
Ad esso è demandata la verifica della contabilità e la presentazione
all'Assemblea della relazione sul bilancio e/o rendiconto dell'Associazione.
I revisori dei Conti possono essere non soci dell'Associazione e potranno
essere retribuiti su delibera dell'Assemblea.
Art. 10
Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci,
convocata secondo le modalità di cui all'Art. 7.
Art. 11
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre del 2099 e può essere
prorogata dall'Assemblea Straordinaria.
Art. 12
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione dell'Associazione è deciso
dall'Assemblea Straordinaria dei soci, riunita a questo scopo, che determina le
modalità della liquidazione secondo quanto stabilito dalle leggi e dal Codice
Civile; il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad organizzazioni dello
stesso settore regolarmente iscritte negli appositi registri dalle leggi
nazionali e regionali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme di legge in
materia.