la

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LIGURIA
accoglie il ricorso
presentato da un gruppo di Contadini e dal Sindaco di Nè (Ge)
contro il decreto del

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
avente ad oggetto disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento CE n. 1019/2002 della Commissione del 13/6/2002

Ricorso al TAR (pdf)

Sentenza del TAR di Genova

Testo del Decreto Ministeriale

 -----Messaggio originale-----
Da: roberto [mailto:laseretta@virgilio.it]
Inviato: venerdì 13 febbraio 2004 14.55
A: forocontadino@yahoogroups.com
Oggetto: [forocontadino] olio-una battaglia che a volte si può vincere.


Né, 10 febbraio '04

Cari Amici,

a nome di un gruppo di contadini dell'entroterra della provincia di Genova, Vi segnaliamo questo caso che rappresenta, per noi, un fondamentale atto di giustizia a tutela della funzione economica e sociale della campagna dei piccoli contadini che la popolano, la amano, la lavorano contro lo strapotere delle grandi forze economiche. 

Infatti, per riprendersi quella fetta di mercato dell'olio di oliva nazionale (oltre 30%) in mano alle piccole realtà come le nostre, non hanno esitato ad usare tutti i mezzi a loro disposizione per eliminarci, attraverso l'emanazione di una legge nazionale che recepiva in maniera restrittiva un regolamento comunitario.

Contro di esso ci siamo, da diverso tempo organizzati, attraverso assemblee di cittadini e consigli comunali locali che hanno prodotto o.d.g. e interpellanze indirizzate al Ministero delle Politiche Agricole.

Le associazioni dei produttori hanno raccolto, questa estate migliaia di firme di cittadini che si esprimevano contro questa determinazione senza ottenere la minima considerazione.

In ultimo, il minuscolo Comune di Né, tramite il suo Sindaco Marco Bertani ha inviato un quesito ufficiale al Ministro in merito alle conseguenze disastrose di questa legge (abbandono dei terreni con conseguente aumento di incendi e di dissesti idrogeologici) senza però ottenere, in barba alla legge Bassanini alcun cenno di riscontro.

A questo punto, sollecitato e sostenuto da i contadini più irriducibili, tra cui i sottoscritti, abbandonato dagli altri sindaci più realisti e "responsabili" e dalle associazioni di categoria, rischiando di tasca propria i 3.600,00 ? necessari questo nostro Sindaco-Contadino ha giocato la carta disperata del ricorso al T.A.R. cogliendo un inaspettato e clamoroso successo.

E' chiaro però che si tratta di una prima battaglia, nel quadro di una guerra che il governo,che nell'interesse dell'industria agroalimentare, non si rassegnerà a perdere così.

Secondo noi sarebbe interessante fare in modo che il Ministro Alemanno, che si è sottratto in ogni modo al confronto con le categorie economiche, i cittadini e le istituzioni locali fosse in qualche modo indotto a dare delle risposte in merito ai temi proposti attraverso la trasmissione televisiva.

Anche perché se (e sarebbe importante saperlo) il Ministero farà ricorso al Consiglio di Stato avremo bisogno del sostegno di tutti.

Ciao e Grazie 


Nicola Rollando tel. 0185-41646
Davide Botto tel.335-6437216

 

testo della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LIGURIA
GENOVA

SECONDA SEZIONE Registro Sentenze: 113
Registro Generale: 64/2004 sa

nelle persone dei Signori: 
RAFFAELE PROSPERI Presidente
SERGIO FINA Consigliere
LUCA MORBELLI Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 28 Gennaio 2004

Visto il ricorso 64/2004 proposto da:

COMUNE DI NE +
BELLOVESO VITTORIO, TISCORNIA CARLO, PARMA MARIA, DANERI MARIA BRUNA, PODESTA' EMANUELE, FRUGONE PAOLA, DASSO SANDRO, PARMA COSTANTINO, GARIBALDI RENATO, GARBALDI DANIELA, TISCORNIA ALDO, DASSO MARCO, GARIBALDI INES, DEMELAS CINZIA, SAMBUCETI BRUNA, LAMBRUSCHINI GIUSEPPE FRANCESCO, DASSO FRANCO, MERLINO MARIA, ADREVENO BRUNO, LANATA GIORGIO, PODESTA' GIACOMO, GARIBALDI GIUSEPPE, CALLEGARI GIORGIO, PARMA SANDRA, BRESCIA ANDREA, SIVORI TERENZIO, NICOLINI GIOVANNI, RAGGIO SILVIO EMANUELE, ROLLANDO NICOLA, VAIO GRAZIELLA, PODESTA' SILVANA, RIVARA OLGA, RIVARA MARIA TERESA, ADREVENO ANTONINO, RIVARA MARIA, PODESTA' CRISTINA, PODESTA' LUISA, RIVARA ANTONIO, MAZZINO DOMENICO, RISSETTO ROBERTO, PODESTA' GIOVANNI, BRIGNARDELLO ENRICO, DENTONE ROBERTO, PODESTA' GIOBATTA, PODESTA' MARISA ASSUNTA, MAESTRI ROSANNA GARIBELDI ERMANNO, RIVARA BRUNO, CANNATA GIANLUCA, GARIBALDI ALBERTO, GARIBALDI BRUNO, GANGEMI MASSIMO, CILERIO GIUSEPPE, DAMICO NICHOLAS, DASSO GIAMBATTISTA, PIGA VITTORIO, SANGUINETI LUIGI GIOVANNI BOITANO LAURA, BRESCIA ANGELINA, ADREVENO IVANA,

rappresentato e difeso da:

GRANARA DANIELE

con domicilio eletto in 
GENOVA VIA PORTA D'ARCHI, 10/27-28 presso GRANARA DANIELE

contro 
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO con domicilio eletto in GENOVA V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2 presso la sua sede; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto ministeriale in data 14/11/2003, avente ad oggetto disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento CE n. 1019/2002 della Commissione del 13/6/2002; nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Udito il relatore Referendario LUCA MORBELLI e uditi, altresì, l'Avv. D. Granara per i ricorrenti e l'Avvocato dello Stato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto di poter pronunciare sentenza immediata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 205/2000 e sentite le parti sul punto;

Ritenuto che il riferimento alla presentazione del prodotto, reso esplicito dalla dizione del regolamento CE n.1019/202 della Commissione del 13 giugno 2002" presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare", impone di escludere dall'ambito di applicazione dello stesso regolamento le ipotesi, quali quelle delle vendita diretta del prodotto sfuso, in cui detta presentazione è assente;

Ritenuto altresì che nota esplicativa della Commissione Europea, Direzione generale dell'Agricoltura 16 ottobre 2002, non costituendo interpretazione autentica, non è vincolante per il giudice;

Ritenuto pertanto che il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 14 novembre 2003 ha sostanzialmente innovato rispetto alla normativa di cui al citato regolamento CE;

Ritenuta la fondatezza delle censure articolate con il primo ed il secondo motivo di ricorso.

Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio; 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004. 

IL PRESIDENTE 
(R. Prosperi) 
L'ESTENSORE
(L. Morbelli)

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Depositato il 28 GEN. 2004 

Il Direttore di Segreteria 
(Dott.ssa C. Savino)

 sentenza originale

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 testo del decreto ministeriale

Gazzetta Ufficiale N. 296 del 22 Dicembre 2003 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 novembre 2003

Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare dall'art. 35;

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione del 6 maggio 2002;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) n. 1964/02 del 4 novembre 2002 e dal regolamento (CE) n. 1176/03 del 1° luglio 2003;

Vista la legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 426 del 19 ottobre 1999, concernente «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 27 ottobre 1999, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, concernente «Modalita' di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1990), in particolare l'art. 4, comma 3;

Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 13 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.
Finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' applicative nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 1019/02, in appresso denominato «regolamento», con particolare riferimento alla disciplina degli imballaggi di cui all'art. 2, della designazione dell'origine di cui all'art. 4 e delle indicazioni facoltative che possono figurare in etichetta di cui all'art. 5 del «regolamento».

2. Sono fatte salve, per quanto compatibili con il «regolamento», le disposizioni previste, anche negli specifici disciplinari di produzione, per prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 2.
Imballaggi

1. Gli oli di oliva commestibili destinati al consumatore finale sono presentati preimballati in recipienti ermeticamente chiusi di capacita' massima pari a 5 litri.

2. Gli oli di oliva commestibili destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettivita' simili possono essere presentati preimballati anche in confezioni di capacita' massima pari a 25 litri.

3. Tali imballaggi, di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle quantita' nominali unitarie di cui all'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrita' dopo la prima utilizzazione.

Art. 3.
Designazione dell'origine

1. La designazione dell'origine degli oli extravergini e vergini di oliva figura attraverso l'indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa del nome geografico di uno Stato membro o della Comunita' o di un Paese terzo secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del «regolamento».

2. Ai fini del coordinamento delle attivita' di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 4 e 9, paragrafo 2 del «regolamento», il codice di identificazione alfanumerico comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento.

3. In applicazione dell'art. 9, paragrafo 3 del «regolamento», le imprese di condizionamento riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2815/98, che soddisfano i requisiti di riconoscimento per la campagna 2001/2002, conservano la titolarita' del provvedimento gia' ad esse attribuito.

4. I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al comma 2 sono comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, entro i successivi trenta giorni.

Art. 4.
Informazioni ed indicazioni facoltative

1. Le imprese di produzione, di condizionamento e di vendita figuranti in etichetta dovranno tenere a disposizione degli organi di controllo gli elementi giustificativi delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del «regolamento» al fine di consentire i controlli medesimi, nonche' in caso di superamento dei limiti fissati in tali articoli, di consentire all'organo di controllo medesimo di poter esperire la procedura prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 del «regolamento», per l'ammissione della tolleranza riscontrata.

Art. 5.
Controlli

1. Ai controlli previsti dal «regolamento» provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - avvalendosi anche dell'Agecontrol S.p.a., secondo modalita' operative successivamente stabilite dal Ministero stesso.

Art. 6.
Verifiche

1. Alle verifiche previste all'art. 8, paragrafo 2, del «regolamento» provvede l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero.

2. Lo stesso Ispettorato cura l'espletamento delle relative procedure nei confronti dei soggetti specificati alle lettere a), b) e c) del richiamato art. 8, paragrafo 2, nonche' la trasmissione delle informazioni di cui all'art. 10 del «regolamento» stesso.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2003
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 232

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