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FINANZIARIA 2006 POSIZIONE E PROPOSTE DEL P.R.C. |
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Gli emendamenti presentati dal PRC (25/10/2005)
AGRICOLTURA
EMENDAMENTO
A.S. 3613
Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:
«Art. 44-bis. (Risorse idriche in agricoltura)
1. E` istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno
specifico programma denominato: «programma per un uso corretto delle
risorse idriche in agricoltura». Il programma e finalizzato alla promozione
di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti
dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di
irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da
impianti industriali o civili, o che riducono l’utilizzo di acque provenienti
da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso
al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma
sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2006 e 50
milioni di euro per il 2007. Risorse che confluiscono in un apposito fondo
denominato: «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura
» esclusivamente finalizzato all’attuazione del programma di cui
sopra».
EMENDAMENTO
A.S. 3613
Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:
«Art. 44-bis. (Siccità)
1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione,
di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere
del CIPE in materia, e finanziato per 100 milioni di euro».
EMENDAMENTO
A.S. 3613
Dopo l’articolo 58, aggiungere il seguente:
«Art. 58-bis. (Prestiti agevolati in agricoltura)
1. E` istituito un fondo di rotazione, limitatamente all’anno 2006, per
un importo di 10 milioni di euro, per l’erogazione di prestiti a tassi agevolati
sia per l’esercizio delle attivita` agricole che per il rinnovo delle
strutture agricole».
EMENDAMENTO
A.S. 3613
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47- bis (Beni comuni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni naturali e ambientali, definiti ai sensi del comma 2, sono considerati beni comuni nonché patrimonio inalienabile dell’umanità da tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, gli interessi generali dell’umanità e la conservazione delle condizioni vitali del Pianeta.
2. Sono considerati beni comuni ai fini di cui al comma 1:
a) l’acqua;
b) l’aria;
c) l’energia;
d) la biodiversità;
e) il territorio;
f) le risorse agroalimentari.
3. Nel trattamento dei beni comuni, le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, sono tenute ad operare nel rispetto della promozione della riproducibilità dei cicli, del risparmio di materia di energia, della conservazione e della tutela dell’ambiente per le generazioni future, garantendo il diritto di accesso a tutte e a tutti gli esseri umani.
4. Le attività
economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, devono altresì
garantire le caratteristiche intrinseche dei beni comuni e la loro integrità,
nell’interesse delle generazioni future.
5. I beni comuni non possono essere soggetti a brevetti, a sfruttamento
intensivo, né possono essere mercificati, privatizzati od essere fatti oggetto
di accordi commerciali nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio.
6. La gestione dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire secondo le
politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta che escludono il
ricorso a forme privatistiche e di mercato.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono apportate le opportune modifiche alla legislazione vigente in materia di
beni comuni ai fini dell’adeguamento ai princìpi di cui alla medesima legge.
8. Gli interventi di promozione e di tutela dei beni comuni realizzati in
attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono finanziati a
valere su un apposito fondo costituito nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio. Il fondo è finanziato con le
entrate derivanti dall’istituzione di una imposta su tutte le transazioni
valutarie effettuate nei mercati dell’Unione europea. Ai fini del presente comma
costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, e
i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati,
aventi per oggetto scambio di valute. L’aliquota dell’imposta nonché le modalità
di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
EMENDAMENTO
A.S. 3613
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35- bis (Sovranità alimentare)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, istituiscono il dipartimento regionale per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni, di seguito denominato «dipartimento».
2. Entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge regionale o delle province autonome di cui
al comma 1, il dipartimento predispone, sulla base dei criteri e dei princìpi
stabiliti dalla medesima legge, il piano per la sovranità alimentare e il ciclo
corto delle produzioni che ha valore di pianificazione generale, obbligatoria
per tutti gli altri livelli di pianificazione urbanistica, infrastrutturale ed
economica.
3. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di
cui al comma 2 è predisposto di concerto con le organizzazioni dei produttori,
le associazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste e i sindacati
effettivamente rappresentativi a livello regionale o della provincia autonoma,
nonché con gli enti locali interessati che formano la consulta per la sovranità
alimentare e del ciclo corto istituita con legge dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di
cui al comma 2 stabilisce appositi parametri ambientali e sociali nonché
modalità e gli strumenti per assicurare il loro rispetto, in conformità a quanto
previsto dalla rispettiva legge regionale o della provincia autonoma.
5. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di
cui al comma 2 prevede, in particolare: la difesa e la promozione dei territori
agricoli; la tutela del reddito dei produttori e dei lavoratori, con particolare
attenzione alle cooperative e alle aziende medio-piccole operanti in zone
marginali e svantaggiate; la valorizzazione delle produzioni locali tipiche di
qualità non modificate geneticamente, ad alto valore aggiunto di lavoro, a basso
impatto ambientale, con sistemi di allevamento legati al benessere animale e con
particolar attenzione alla produzione biologica.
6. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di
cui al comma 2, sulla base dei criteri e dei princìpi fissati dalla legge di cui
al comma 1, promuove canali distributivi, pubblici e privati, in grado di
favorire l’incontro tra i produttori e consumatori anche con specifiche
politiche di formazione del prezzo, e prevede la realizzazione di produzioni a
ciclo corto nella ristorazione collettiva pubblica a partire dalle mense
ospedaliere e scolastiche, per favorire un’alimentazione legata al territorio
idonea a garantire la redditività per i produttori, nonché la tutela ambientale
e le produzioni di alimenti sicuri per la salute dei cittadini.
7. Il dipartimento promuove e sostiene campagne di informazione anche di
carattere internazionale, tese a valorizzare la tipicità e la qualità delle
produzioni locali, il ciclo corto delle produzioni, la sovranità alimentare dei
popoli, il benessere animale, il rispetto dell’ambiente e del lavoro.
EMENDAMENTO
A.S. 3613
Dopo l’art. 43 è aggiunto il seguente:
“ art. 43-bis. Dopo
l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:
"art. 25-bis.- 1. Per le concessioni di acque minerali, in
sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del
Ministero dell’economia e delle Finanze sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di
corrispondere alla Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato
al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle
caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma
dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.
Il 50% del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi,in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.
Con decreto del Ministro dell’Ambiente e in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari.”
EMENDAMENTO
A.S. 3613
Dopo l’art. 58, aggiungere il seguente:
“art. 58-bis (Misure per il risparmio dell’acqua in agricoltura).
E’ istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato “programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura”. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia e/ o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l’utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi . Con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2006. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato “Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura” esclusivamente finalizzato all’attuazione del programma di cui sopra.”
EMENDAMENTO
A.S. 3613
Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:
“Articolo 16 – bis (Istituzione del Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche)
1.E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico programma denominato “programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche”.
2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nonché dell’Anci e dell’Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata.
EMENDAMENTO
A.S. 3613
Dopo l’art.58, aggiungere il seguente comma
58-bis. Per le imprese industriali, sono ammessi in deduzione il 50% di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell’acqua, oppure il 25% di tutte le spese per investimenti a favore dell’utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d’acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’Ambiente entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge”.
EMENDAMENTO
A.S. 3613
Dopo l’art.48, è aggiunto il seguente:
Art. 48-bis (Misure in favore del diritto individuale all’acqua potabile)
1. I Comuni e le altre articolazione della Repubblica che abbiano affidato l’erogazione del servizio idrico a società pubbliche o private, ricontrattano, entro 12 mesi dall’emanazione della presente legge, i termini di erogazione del servizio per le abitazioni private, prevedendo la gratuità dei primi 40 litri giornalieri di consumo di acqua potabile per componente del nucleo familiare;
2. Al fine di compensare i minori introiti, la ricontrattazione può prevedere l’aumento delle tariffe oltre i 200 litri di consumo giornaliero per componente del nucleo familiare
3 Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a individuare le risorse necessarie a maggiori trasferimenti dello Stato ai comuni e alle altre articolazioni della Repubblica di cui alla lettera a) del comma 1 per l’ulteriore compensazione dei minori introiti in misura non superiore al 25% di questi ultimi.
EMENDAMENTO
A.S. 3613
Dopo l’art.64 è aggiunto il seguente:
Art. 64-bis (Misure per il risparmio domestico dell’acqua potabile)
E’ ammesso a deduzione fiscale per le persone fisiche e le persone giuridiche la metà di tutte le spese seguenti:
1) impianti di raccolta e la depurazione delle acque meteoriche ad uso igienico negli edifici;
2) meccanismi per la differenziazione di erogazione del getto di acqua negli impianti di risciacquo dei servizi igienici;
3) meccanismi per il risparmio dell’acqua nei servizi igienici di ogni genere che assicurino un risparmio minimo potenziale del 10%.
EMENDAMENTO
A.S. 3613
Dopo l’art. 64 è aggiunto il seguente:
Art. 64-bis
1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al comma 2.
2. E’ istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi,in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.
3. Con decreto del Ministro dell’Ambiente e in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari.