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FINANZIARIA 2006 POSIZIONE E PROPOSTE DEL P.R.C.

   
   

Gli emendamenti presentati dal PRC (25/10/2005)


AGRICOLTURA

 

 

EMENDAMENTO

A.S. 3613

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis. (Risorse idriche in agricoltura)

1. E` istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno

specifico programma denominato: «programma per un uso corretto delle

risorse idriche in agricoltura». Il programma e finalizzato alla promozione

di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti

dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di

irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da

impianti industriali o civili, o che riducono l’utilizzo di acque provenienti

da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito

il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso

al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma

sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2006 e 50

milioni di euro per il 2007. Risorse che confluiscono in un apposito fondo

denominato: «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura

» esclusivamente finalizzato all’attuazione del programma di cui

sopra».

 

EMENDAMENTO

A.S. 3613

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis. (Siccità)

1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione,

di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere

del CIPE in materia, e finanziato per 100 milioni di euro».

 

EMENDAMENTO

A.S. 3613

Dopo l’articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.  (Prestiti agevolati in agricoltura)

1. E` istituito un fondo di rotazione, limitatamente all’anno 2006, per

un importo di 10 milioni di euro, per l’erogazione di prestiti a tassi agevolati

sia per l’esercizio delle attivita` agricole che per il rinnovo delle

strutture agricole».

 

EMENDAMENTO

A.S. 3613

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47- bis (Beni comuni)

   1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni naturali e ambientali, definiti ai sensi del comma 2, sono considerati beni comuni nonché patrimonio inalienabile dell’umanità da tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, gli interessi generali dell’umanità e la conservazione delle condizioni vitali del Pianeta.

    2.  Sono considerati beni comuni ai fini di cui al comma 1:

        a) l’acqua;

        b) l’aria;
        c) l’energia;
        d) la biodiversità;
        e) il territorio;
        f) le risorse agroalimentari.

    3.  Nel trattamento dei beni comuni, le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, sono tenute ad operare nel rispetto della promozione della riproducibilità dei cicli, del risparmio di materia di energia, della conservazione e della tutela dell’ambiente per le generazioni future, garantendo il diritto di accesso a tutte e a tutti gli esseri umani.

    4.  Le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, devono altresì garantire le caratteristiche intrinseche dei beni comuni e la loro integrità, nell’interesse delle generazioni future.
    5.  I beni comuni non possono essere soggetti a brevetti, a sfruttamento intensivo, né possono essere mercificati, privatizzati od essere fatti oggetto di accordi commerciali nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio.
    6.  La gestione dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire secondo le politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta che escludono il ricorso a forme privatistiche e di mercato.
    7.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alla legislazione vigente in materia di beni comuni ai fini dell’adeguamento ai princìpi di cui alla medesima legge.
    8.  Gli interventi di promozione e di tutela dei beni comuni realizzati in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono finanziati a valere su un apposito fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il fondo è finanziato con le entrate derivanti dall’istituzione di una imposta su tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dell’Unione europea. Ai fini del presente comma costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, e i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L’aliquota dell’imposta nonché le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

EMENDAMENTO

A.S. 3613

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35- bis (Sovranità alimentare)

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, istituiscono il dipartimento regionale per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni, di seguito denominato «dipartimento».

    2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale o delle province autonome di cui al comma 1, il dipartimento predispone, sulla base dei criteri e dei princìpi stabiliti dalla medesima legge, il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni che ha valore di pianificazione generale, obbligatoria per tutti gli altri livelli di pianificazione urbanistica, infrastrutturale ed economica.
    3. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2 è predisposto di concerto con le organizzazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste e i sindacati effettivamente rappresentativi a livello regionale o della provincia autonoma, nonché con gli enti locali interessati che formano la consulta per la sovranità alimentare e del ciclo corto istituita con legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
    4. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2 stabilisce appositi parametri ambientali e sociali nonché modalità e gli strumenti per assicurare il loro rispetto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legge regionale o della provincia autonoma.
    5. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2 prevede, in particolare: la difesa e la promozione dei territori agricoli; la tutela del reddito dei produttori e dei lavoratori, con particolare attenzione alle cooperative e alle aziende medio-piccole operanti in zone marginali e svantaggiate; la valorizzazione delle produzioni locali tipiche di qualità non modificate geneticamente, ad alto valore aggiunto di lavoro, a basso impatto ambientale, con sistemi di allevamento legati al benessere animale e con particolar attenzione alla produzione biologica.
    6. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2, sulla base dei criteri e dei princìpi fissati dalla legge di cui al comma 1, promuove canali distributivi, pubblici e privati, in grado di favorire l’incontro tra i produttori e consumatori anche con specifiche politiche di formazione del prezzo, e prevede la realizzazione di produzioni a ciclo corto nella ristorazione collettiva pubblica a partire dalle mense ospedaliere e scolastiche, per favorire un’alimentazione legata al territorio idonea a garantire la redditività per i produttori, nonché la tutela ambientale e le produzioni di alimenti sicuri per la salute dei cittadini.
    7. Il dipartimento promuove e sostiene campagne di informazione anche di carattere internazionale, tese a valorizzare la tipicità e la qualità delle produzioni locali, il ciclo corto delle produzioni, la sovranità alimentare dei popoli, il benessere animale, il rispetto dell’ambiente e del lavoro.

 

 

EMENDAMENTO

A.S. 3613

Dopo l’art. 43 è aggiunto il seguente:

     “ art. 43-bis. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:
        "art. 25-bis.- 1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

Il 50% del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi,in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.

Con decreto del Ministro dell’Ambiente e in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari.”

 

 

EMENDAMENTO

A.S. 3613

Dopo l’art. 58, aggiungere il seguente:

“art. 58-bis (Misure per il risparmio dell’acqua in agricoltura).

E’ istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato “programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura”. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia e/ o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l’utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi . Con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e   sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2006. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato “Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura” esclusivamente finalizzato all’attuazione del programma di cui sopra.

 

 

EMENDAMENTO

A.S. 3613

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

“Articolo 16 – bis (Istituzione del Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche)

1.E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico programma denominato “programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche”.

2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e   sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nonché dell’Anci e dell’Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma  singola o associata.

 

EMENDAMENTO

A.S. 3613

Dopo l’art.58, aggiungere il seguente comma

58-bis. Per le imprese industriali, sono ammessi in deduzione il 50% di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell’acqua, oppure il 25% di tutte le spese per investimenti a favore dell’utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d’acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’Ambiente entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge”.

 

 

EMENDAMENTO

A.S. 3613

Dopo l’art.48, è aggiunto il seguente:

Art. 48-bis (Misure in favore del diritto individuale all’acqua potabile)

1.     I Comuni e le altre articolazione della Repubblica che abbiano affidato l’erogazione del servizio idrico a società pubbliche o private, ricontrattano, entro 12 mesi dall’emanazione della presente legge, i termini di erogazione del servizio per le abitazioni private, prevedendo la gratuità dei primi 40 litri giornalieri di consumo di acqua potabile per componente del nucleo familiare;

2.     Al fine di compensare i minori introiti, la ricontrattazione può prevedere l’aumento delle tariffe oltre i 200 litri di consumo giornaliero per componente del nucleo familiare

3 Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a individuare le risorse necessarie a maggiori trasferimenti dello Stato ai comuni e alle altre articolazioni della Repubblica di cui alla lettera a) del comma 1 per l’ulteriore compensazione dei minori introiti in misura non superiore al 25% di questi ultimi.

 

 

EMENDAMENTO

A.S. 3613

Dopo l’art.64 è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis (Misure per il risparmio domestico dell’acqua potabile)

E’ ammesso a deduzione fiscale per le persone fisiche e le persone giuridiche la metà di tutte le spese seguenti:

1)     impianti di raccolta e la depurazione delle acque meteoriche ad uso igienico negli edifici;

2)     meccanismi per la differenziazione di erogazione del getto di acqua negli impianti di risciacquo dei servizi igienici;

3)     meccanismi per il risparmio dell’acqua nei servizi igienici di ogni genere che assicurino un risparmio minimo potenziale del 10%.

 

 

EMENDAMENTO

A.S. 3613

Dopo l’art. 64 è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis

1.     Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al comma 2.

2.     E’ istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio  finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi,in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.

3.     Con decreto del Ministro dell’Ambiente e in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari.

 

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